Pubblicato il: 27 Maggio 2019
Lo Sportello Work Center – Comune di Milazzo in collaborazione con Synergie-Italia S.p.a. offre la possibilità di avviare tirocini extra-curriculari previsti dall’avviso 22/2018
Requisiti del soggetto ospitante:
1 Avere una sede operativa in Sicilia nella quale ospitare i Tirocinanti;
2 Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
3 Essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
4 Non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
5 Non avere fruito di cassa interazioni guadagni, anche in deroga, per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio.
6 Non devono utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione;
7 Non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati nei 24 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio;
8 Non realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.
Nel caso in cui il Soggetto Ospitante intenda realizzare più di un tirocinio, dovrà rispettare i seguenti limiti numerici:
• unità operative in assenza di dipendenti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: 1 TIROCINANTE;
• unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra 6 e 20: non più di 2 TIROCINANTI e contemporaneamente;
• unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di 20 tirocini in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente con arrotondamento all’unità superiore.
Tali Soggetti Ospitanti possono attivare in deroga ai limiti sopra indicati:
1 Tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
2 Tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
3 Tirocini se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
4 Tirocini se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
Nel caso di attivazione di un tirocinio in assenza di dipendenti il datore di lavoro, prima dell’avvio del Tirocinio, deve assumere formalmente l’impegno di assicurare la presenza in azienda e il costante affiancamento alle attività svolte dal tirocinante.
Sono esclusi dai limiti suddetti tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’art. 1 comma 1 della legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991 e successive modifiche); richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D. Lgs 286/1998, vittima di tratta ai sensi del D. Lgs n. 24/2014.
Per maggiori informazioni rifarsi alla pagina dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro -> Avviso_22_2018_Tirocini_Extracurriculari -> Cliccate qui