Pubblicato il: 23 Luglio 2020
A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, viene confermato che il termine per la proposizione delle domande per il Reddito di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2020.
Tale termine era stato modificato dall’articolo 2 del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, che aveva previsto, in deroga a quanto statuito dall’articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro la fine di luglio.
Inoltre, l’articolo 84, comma 13, del citato decreto-legge prevede che i lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 – quindi con i requisiti per beneficiare delle relative indennità COVID 19 – appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai suddetti commi, possono presentare domanda per accedere alle indennità.
Tuttavia, in caso di accettazione della domanda, in luogo del versamento dell’indennità si procede alla mera integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.
Per coloro che avessero già presentato domanda per le indennità dei mesi di marzo e aprile non è necessario presentare una nuova richiesta.
Per maggiori informazioni al riguardo è possibile consultare la Circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020.
Si ricorda che l’articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (meglio noto come decreto Rilancio Italia), al comma 2 prevede un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato decreto.
In particolare, la richiamata disposizione individua quali destinatari dell’indennità in argomento i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla predetta data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Per l’individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
A tal fine, il soggetto deve presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui sopra.
Per la verifica del requisito reddituale l’INPS – secondo la previsione di cui al citato articolo 84, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020 – comunica i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate che a sua volta provvede a comunicare all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.
Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.