Pubblicato il: 2 Ottobre 2018
Con il recepimento dell’art. 22 della Direttiva 2014/24/EU, l’Italia deve uniformarsi al principio della completa digitalizzazione delle procedure di gara.
L’era del digitale continua ad avere i suoi sviluppi ed a produrre i suoi effetti.
Così anche nel campo delle procedure di gara d’appalto pubbliche in cui l’Unione Europea ha avvertito l’esigenza di abolire qualsiasi forma di scambio di comunicazioni cartacee tra stazioni appaltanti e imprese, al fine di rendere più celere le procedure e di rispettare maggiormente i principi di correttezza e trasparenza per i concorrenti.
L’interesse innovativo della Direttiva europea viene ben evidenziato al comma 1 dell’art. 22, in cui si afferma che “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo…..”.
Così anche al comma 3 in cui viene stabilito che “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.”
La ratio della direttiva europea è ben rappresentata al considerando 52: “I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l’obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte”.
Ma vediamo nel dettaglio cosa comporterà per le pubbliche amministrazioni italiane l’obbligo di digitalizzazione della procedura di gara pubblica.
L’Italia, che è stata tra i paesi promotori dell’iniziativa, ha recepito l’art. 22 della Direttiva suddetta nel Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n.50/2016) all’art. 40 che sancisce l’obbligo di utilizzo immediato dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti (comma 2).
A partire da quest’ultima data, nello svolgimento di procedure pubbliche di aggiudicazione dovranno essere utilizzati mezzi di comunicazione elettronica, con l’ obbligo delle stazioni appaltanti di dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione della gara (art. 40, comma 2, d.lgs. n.50/2016).
Tutte le caratteristiche che le comunicazioni elettroniche, nello svolgimento della gara, devono avere sono descritte all’art. 52 del d.lgs. n. 50/2016 e gli operatori economici dovranno presentare una autodichiarazione elettronica in cui attesteranno di soddisfare i requisiti per la partecipazione ad una gara pubblica.
Pertanto, al fine di garantire il rispetto dell’integrità delle domande e della riservatezza delle offerte nelle procedure di gara, sarà necessario dotarsi di un proprio sistema di e-procurement, scelta che sarà maggiormente adottata dalle stazioni appaltanti medio-grandi, al fine di ottenere una gestione autonoma della gara.
Per le stazioni appaltanti medio-piccole, invece, è prevista la doppia opzione o di avvalersi e quindi delegare la procedura di gara a strutture organizzative dei soggetti aggregatori o a centrali di committenza qualificate, con la previsione di evitare un ritardo nell’adeguamento imposto dalla direttiva.
Il comma 5 dell’art. 40, inoltre, chiarisce che la comunicazione per la fase di presentazione delle offerte all’interno della procedura di gara non può avvenire tramite posta elettronica certificata perché questa non garantisce la riservatezza e l’apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione.
Sono, però, previste delle deroghe all’obbligo di utilizzo di comunicazioni elettroniche stabilite dall’art. 52, comma 1, del Codice del Codice dei Contratti pubblici, nei casi di appalti così specifici da richiedere strumenti non disponibili o non gestibili da programmi comunemente utilizzati; in caso di documenti di gara che richiedono un modello fisico che non può essere trasmesso digitalmente; in caso di utilizzo di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici a causa di una violazione della sicurezza ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso.
Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante si trovi in uno di questi casi, ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n.50/2016, deve obbligatoriamente indicare nella relazione unica i motivi per cui ha ritenuto necessario adottare diversi mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici obbligatori.
Per accedere alla Direttiva 24/2014/EU del Parlamento europeo e del Consiglio clicca qui.
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