Competenze
La rateizzazione del debito è solitamente concessa dall'Ente locale, prima dell'inizio delle procedure esecutive ed a seguito dell'accoglimento dell'istanza, in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente.
I commi da 796 a 802, art. 1, della L. 27/12/2019, n, 160 (Legge di bilancio 2020), disciplinano, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute.
In particolare, su richiesta del debitore, l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le indicazioni come di seguito riportate:
- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
I compiti dell'ufficio pertanto sono:
- ricezione delle domande di rateizzazione;
- valutazione delle richieste;
- elaborazione del piano di rateizzazione;
- comunicazione con il contribuente;
- monitoraggio dei pagamenti.