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Riferimento Normativo
Art. 35, c. 3, del D.lgs. n.33/2013
– data e il luogo di nascita;
– residenza;
– cittadinanza;
– godimento dei diritti civili e politici;
– stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
– stato di famiglia;
– esistenza in vita;
– nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
– iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
– appartenenza a ordini professionali;
– titolo di studio, esami sostenuti;
– qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
– situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
– assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
– possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
– stato di disoccupazione;
– qualità di pensionato e categoria di pensione;
– qualità di studente;
– qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
– tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
– di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
– di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
– qualità di vivenza a carico;
– tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
– di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Come funziona la dichiarazione sostitutiva di certificazione:
• Va presentata in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica di firma e senza bollo.
• Può essere presentata da un’altra persona o essere inviata per posta o via fax.
possono fare l’autocertificazione:
• I cittadini italiani
• I cittadini della Comunità Europea
• I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono
essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.
Sono nulle le dichiarazioni sostitutive di certificazione:
• relative a fatti, stati e qualità non compresi nell’elenco tassativo (o nei casi di esclusione già
illustrati o relativi a cittadini stranieri)
• rese su moduli carenti di:
1. richiamo alle responsabilità penali per la falsa dichiarazione di cui all’art. 76 (questo
requisito è espressamente previsto dall’art. 48)
2. richiamo all’informativa sui dati personali (è espressamente previsto dall’art. 48 come
requisito, ma dubitiamo che renda nullo l’atto)
Ultima modifica il: 12 Gennaio 2022