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Art.5 c. 1 e c. 2 del D.lgs. n.33/2013
Art.2 c. 9 bis, della Legge n. 241/90
Deliberazione ANAC n.1310/2016
L’art. 5 D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha introdotto significative modifiche in materia di accesso agli atti amministrativi, tali che i precedenti limiti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 debbano intendersi completamente superati.
– di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge e che non sono stati pubblicati (Accesso Civico semplice – modulo – art. 5 comma 1);
– di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (Accesso Civico generalizzato – modulo – (art. 5 comma 2).
L’esercizio dell’accesso civico non va motivato, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto a legittimazione soggettiva, è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.
L’istanza può essere indirizzata alternativamente:
– all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
– all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
– al Responsabile Delegato alla Trasparenza per l’accesso civico (Dott. Michele Bucolo), ove l’istanza abbia ad oggetto, anche, dati informazioni o documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/13 comma 2 e s.m.i.)
L’istanza può essere presentata in una delle seguenti modalità:
– e-mail all’indirizzo: urp@comune.milazzo.me.it
– posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it
– a mezzo posta ordinaria – Responsabile Accesso Civico – Comune di Milazzo – Via F. Crispi – 98057 Milazzo ME
– direttamente presso Sportello Urp .
A tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, se l’istanza di accesso civico riguarda dati, documenti o informazioni per i quali si individui un controinteressato (escluso i casi di pubblicazione obbligatoria) si procede in tal senso:
L’accesso civico è negato, anche solo in via temporanea, nei seguenti casi, previsti dall’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013:
. se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
3. nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge,(ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
in caso di accoglimento:
in caso di accoglimento nonostante l’opposizione del controinteressato:
In caso di rifiuto, differimento e limitazione all’accesso:
Il richiedente, ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 8:
– dell’amministrazione;
– in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.
Registro degli accessi
Anno 2022
Non ci sono dati da pubblicare
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Anno 2020
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Anno 2019
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Ultima modifica il: 24 Settembre 2024