Descrizione
L’esercizio del diritto di accesso si concretizza attraverso la presentazione di tre differenti tipologie di richiesta in relazione al diverso interesse che si intende dimostrare e tutelare: documentale, civico semplice e civico generalizzato.
L’art. 5 D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha introdotto significative modifiche in materia di accesso agli atti amministrativi, tali che i precedenti limiti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 debbano intendersi completamente superati |
È il diritto di chiunque – di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge e che non sono stati pubblicati (Accesso Civico semplice – modulo – art. 5 comma 1); – di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (Accesso Civico generalizzato – modulo – (art. 5 comma 2). L’esercizio dell’accesso civico non va motivato, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto a legittimazione soggettiva, è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione. L’istanza può essere indirizzata alternativamente: – all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti – all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – al Responsabile Delegato alla Trasparenza per l’accesso civico (Dott. Michele Bucolo), ove l’istanza abbia ad oggetto, anche, dati informazioni o documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/13 comma 2 e s.m.i.) L’istanza può essere presentata in una delle seguenti modalità: – e-mail all’indirizzo: urp@comune.milazzo.me.it – posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it – a mezzo posta ordinaria – Responsabile Accesso Civico – Comune di Milazzo – Via F. Crispi – 98057 Milazzo ME – direttamente presso Sportello URP. |
Controinteressati A tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, se l’istanza di accesso civico riguarda dati, documenti o informazioni per i quali si individui un controinteressato (escluso i casi di pubblicazione obbligatoria) si procede in tal senso:
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Esclusioni e limiti all’accesso civico L’accesso civico è negato, anche solo in via temporanea, nei seguenti casi, previsti dall’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013; se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
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Conclusione del procedimento In caso di accoglimento:
In caso di accoglimento nonostante l’opposizione del controinteressato:
In caso di rifiuto, differimento e limitazione all’accesso:
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Rimedio avverso il rifiuto totale o parziale o di mancata risposta entro i 30 gg. Il richiedente, ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 8:
– dell’amministrazione; – in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT. |
Registro degli accessi Anno 2024 Registro accessi 2° Semestre 2024 Registro accessi 1° Semestre 2024 Anno 2023 Registro accessi 2° Semestre 2023 Registro accessi 1° Semestre 2023 Anno 2022 Non ci sono dati da pubblicare Anno 2021 Non ci sono dati da pubblicare Anno 2020 Non ci sono dati da pubblicare Anno 2019 Non ci sono dati da pubblicare Anno 2018 Anno 2017 |