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Dichiarazione di nascita
Ufficio di riferimento: Ufficio Anagrafe
Descrizione Procedimento: Quando avviene una nascita è obbligatorio presentare la relativa dichiarazione per iscrivere il nuovo nato nel registro di stato civile e nell’anagrafe.
La dichiarazione va fatta:
Se i genitori sono sposati è sufficiente che si presenti un solo genitore. Se i genitori non sono sposati si dovranno presentare entrambi per effettuare il riconoscimento di figlio naturale. Se la madre, cittadina straniera, non ha la residenza in Italia, la nascita viene registrata nel Comune di nascita.
Requisiti: Essere la madre del neonato residente.
Documentazione Necessaria: Documento di identità e attestazione di nascita rilasciata dal medico / ostetrica che ha assistito al parto.
Costo: Nessuno.
Normativa
Tempistica: Immediata.
Dichiarazioni sostitutive all’atto di notorietà
Descrizione Procedimento : Dichiarazione di fatti, stati e qualità personali che sono a diretta conoscenza dell’interessato.
Non si possono sostituire con tale dichiarazione l’espressione di volontà in questi casi ci si deve rivolgere a un notaio o al Tribunale.
Se presentata ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi, non deve essere autenticata, ma semplicemente firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure inviata con allegata la copia del proprio documento d’identità.
La firma autenticata è prevista solo per le dichiarazioni da presentare a soggetti privati.
Requisiti: Essere maggiorenne.
Documentazione Necessaria: Per l’autentica di firma occorre presentarsi muniti di documento di identità valido.
Costo: In carta libera € 0,26 occorre sempre specificare l’uso in esenzione del bollo per il quale viene richiesto. In carta legale € 0,52 piu 16,00 di marca da bollo che può essere assolta in modo virtuale. Per l’autentica di copia, se il documento è composto da più fogli occorre 1 marca da bollo ogni 4 facciate.
Normativa
Tempistica: Immediata.
Unioni Civili
La legge 20 maggio 2016 n. 76, (G.U. n. 118 di data 21.05.2016), disciplina, fra l’altro, la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Chi può richiedere: Privati interessati
Dove rivolgersi: Ufficio stato civile (Piano Terra)
Quanto costa: Spazi, tempi e costi sono analoghi a quelli previsti per i matrimoni civili.
Tempi di attesa: L’unione civile va obbligatoriamente costituita entro 180 giorni dalla sottoscrizione del processo verbale. Il processo verbale è sottoscritto dall’ufficiale dello stato civile e dai privati interessati presso l’ufficio di Piazza di Fiera, 17, su appuntamento e previa acquisizione della documentazione necessaria.
Atti Amministrativi di Riferimento
Riferimenti normativi
Riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana
Ufficio di competenza: Ufficio Stato Civile
Ufficiale di Stato Civile (unico addetto alla pratica): Maria Rita Della Candelora
Telefono: 090 9231010
Scopo: Il cittadino straniero con origini italiane, residente in Italia, può chiedere al Comune di residenza il riconoscimento dello status civitatis italiano; a tal fine deve documentare la discendenza da avo italiano emigrato all’estero.
Descrizione: Il cittadino straniero di antico ceppo italiano può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, presentando domanda al Comune italiano di residenza ai sensi delle circolari del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8.4.1991 e n. K.78 del 19.2.2001.
L’interessato deve:
L’Ufficiale di Stato Civile verifica la regolarità della documentazione prodotta, rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.
Il procedimento si conclude attestando il possesso della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione dell’atto di nascita dell’interessato.
Requisiti: essere discendente di avo italiano che, seppur emigrato all’estero, non abbia mai perduto la cittadinanza italiana;
Tempistica: Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis saranno ricevute nella giornata di mercoledì per ogni appuntamento, da concordare preventivamente, in ragione di n. 1 procedimento ogni 45 giorni.
Normativa di riferimento
D.A.T. – Disposizioni anticipate di trattamento
Ufficio di riferimento: Stato civile
Descrizione del procedimento: Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 approvata dal Parlamento il 14 dicembre 2017, che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.). La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata (tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge).
La dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata “testamento biologico” o “testamento di vita” è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.
La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.
Legge di riferimento:
Dichiarazione di morte
Ufficio di riferimento: Ufficio Anagrafe, Stato civile
Descrizione Procedimento: La dichiarazione di morte deve essere effettuata da uno dei congiunti o da persona convivente o da un loro delegato o da persona informata del decesso. In caso di morte c/o un’abitazione privata situata nel territorio del comune la denuncia deve essere fatta entro le 24 ore dall’evento all’Ufficiale dello Stato Civile. In caso di morte in ospedale o casa di riposo, il direttore sanitario trasmette l’avviso di morte all’ufficio di Stato Civile ove ha sede la struttura.
Requisiti: Essere un familiare del defunto o essere venuto a conoscenza del decesso.
Documentazione Necessaria:
Costo: Nessuno.
Normativa
Tempistica: Immediata.
Ultima modifica il: 11 Gennaio 2022