Con il decreto ministeriale del 29.04.2022 sono stati adottati il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presen-tazione della stessa, che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica con l’utilizzo del canale dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Per quanto riguarda la dichiarazione per l’anno d’imposta 2020, l’art. 25, comma 3-bis, del D.L. n. 41/2021 ha stabilito che essa deve essere presentata unitamente a quella dell’anno di imposta 2021, ossia entro il prossimo 30 giugno 2022.

Nel rispetto dell’art. 4, comma 1-ter, del D.lgs. n. 23/2011 (decreto istitutivo dell’imposta di soggiorno), la dichiarazione è presentata dal soggetto gestore o, per conto di questo, da dichiarante diverso, sulla base delle istruzioni e delle specifiche tecniche allegate al decreto.

Con riferimento alle cosiddette locazioni brevi, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento dei corrispettivi, in con-formità alle previsioni di cui all’art 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 sopra esaminato.

La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello.

La dichiarazione ragiona per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un modulo per ogni struttura ricettiva, nella quale si deve ragionare a trimestri. In particolare, si prevede di inserire l’ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice ATECO dell’attività esercitata nella struttura (quando commerciale) e quattro righe periodi che (una per trimestre) nelle quali va indicato: la tariffa dell’imposta a notte, l’imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte. Il campo versamento permette un importo cumulativo. I campi vengono ripetuti per i quattro trimestri in cui è stato suddiviso l’anno di imposta e devono essere compilati per i soli periodi corrispondenti a quelli di interesse.

Al seguente indirizzo (URL):

https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/
La presentazione è a cura del soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questi, del dichiarante diverso dal gestore.
Per le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone.
La dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, ossia entro il 30 giugno 2022.

Dal 2020, il rapporto tra gestore della struttura ricettiva e l’ente impositore è diventato in rapporto di natura tributaria, avendo il gestore assunto il ruolo di responsabile d’imposta:
• attivare le necessarie modalità informative sull’imposta di soggiorno richiedendo il relativo pagamento al momento dell’incasso del corrispettivo del soggiorno e in ogni caso entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
• Dovrà essere stampato il modulo di accreditamento, corredarlo di documento di riconoscimento e inviarlo via mail a soggiorno@comune.milazzo.me.it

o alla PEC protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it
• La richiesta di abilitazione contiene anche l’autorizzazione all’accesso al servizio delle persone indicate dal Gestore ad operare sul servizio Gestione Imposta di Soggiorno;
• Presentare la comunicazione trimestrale o il flusso dati entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento ed effettuare il riversamento degli incassi entro lo stesso termine mediante le procedure informatiche messe a disposizione dal Comune. In fase di prima applicazione la dichiarazione trimestrale in scadenza il 15/07/2022 potrà essere inoltrata all’Amministrazione Comunale entro il 15/10/2022 senza applicazione di sanzioni;
• Presentare la dichiarazione annuale in via telematica entro i termini di legge: entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo così come previsto dall’articolo 4 c. 1 ter del d.lgs. 23/2011 e dell’art. 4 c. 5 ter del D.L. n. 50/2017, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
• Presentare nelle more dei chiarimenti che verranno forniti dalla Corte dei Conti il modello 21 entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
• Conservare la documentazione per 5 anni;
• Si precisa che in seguito all’entrata in vigore del Dl 34/2020 art. 180 e del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 e s.m.i. art. 5 quinquies il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Tuttavia la Corte dei Conti richiede ancora il modello 21 che dovrà essere consegnato nei termini di legge.